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Convivenze di fatto: disciplina e costituzione
Che cos'è
Breve descrizione
La Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G.. n. 118) concernente la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ regola la costituzione, presso i registri anagrafici, della “Convivenza di Fatto” e prevede i seguenti diritti:
- Diritti di visita e assistenza: in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- Ordinamento Penitenziario: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
- Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
- Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
- Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- Impresa familiare: estensione al convivente di fatto della disciplina relativa all’impresa familiare.
- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: èestesa al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
- Risarcimento del danno: estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto, se lo ritengono, possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi.
- Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
- Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra.
Requisiti
A chi è rivolto
I commi dal 36 al 65 della legge 76/2016 disciplinano le convivenze di fatto, intese come “formazione sociale” composta da due persone maggiorenni che, indipendentemente dal loro sesso, siano:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, e non unite tra loro o con altre persone da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere presentata allo sportello dell’Ufficio Anagrafe ovvero inoltrata:
1. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Carmignano Uff. Anagrafe P.zza G. Matteotti n. 1, 59015 Carmignano (Po);
2. per fax ai numeri 055 8750206
3. per via telematica tramite e-mail semplice: anagrafe@comune.carmignano.po.it oppure per P.E.C: demografici.carmignano@postacert.toscana.it inviando i modelli allegati debitamente firmati e compilati ed i documenti richiesti.
In particolare la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso Carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi
- comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
● d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Carmignano di uno o entrambi i componenti la convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
● su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe le parti interessate.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Disciplina di riferimento
- Legge 20 maggio 2016, n. 76
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
- Regolamento Anagrafico
art.5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
- Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80
Modulistica
A chi rivolgersi
Innovazione e Servizi demografici
Sede
Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano
(Po)
Telefono
Anagrafe 055 8750239 - 8750205
Stato civile 055 8750245
Elettorale 055 8750241
Fax
055 8750206
Orario
Apertura al pubblico
dal 16 settembre al 30 giugno
Anagrafe, Stato civile
- lunedì e giovedì 8.30 - 15.30 (orario continuato)
- martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12.30
Informazioni Telefoniche solo nei seguenti orari:
- Lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00
- Martedì, mercoledì, venerdì dalle 12.30 alle 13.30
Chiuso il 29 settembre per festa patronale
Orario estivo
Apertura al pubblico
dal 1 luglio al 15 settembre
dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00
Informazioni telefoniche solo nei seguenti orari
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00
Servizio di reperibilità solo per denunce di morte
Sabato dalle 8.00 - 10.00 - cell. 366 9904940
E-mail anagrafe@comune.carmignano.po.it
PEC demografici.carmignano@postacert.toscana.it
Responsabile
Francesco Azzurri - 055 8750221 fazzurri@comune.carmignano.po.it
Note
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