Pubblicazioni di matrimonio

Servizio attivo

Informazioni e pubblicazioni di matrimonio.


A chi è rivolto

  • le cittadine ed i cittadini maggiorenni, di stato libero, che non siano legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
  • le cittadine ed i cittadini dai 16 ai 18 anni, provvisti dell'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • le cittadine ed i cittadini già sposati, che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Chi può presentare

Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale) all'Ufficio di Stato Civile, dove verranno rese le dichiarazioni e firmato il verbale.

Descrizione

Cosa è il matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.

L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.

Tipologie di matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato con riti diversi:

  • Rito Civile: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • Rito Concordatario: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;
  • Rito Acattolico: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.

Come fare

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.

Cosa serve

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.

Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.

La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile).

L’Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire i documenti necessari ed effettua gli accertamenti previsti dalla legge e successivamente convoca gli interessati per la firma del relativo verbale. In tale occasione occorrerà versare Euro 16,00 per imposta di bollo se entrambi i nubendi risiedono nel Comune di Carmignano ovvero Euro 32,00 per imposta di bollo se i nubendi risiedono uno a Carmignano e l’altro in Comune diverso.

Successivamente alla firma del verbale le pubblicazioni vengono affisse all’Albo pretorio on-line per almeno 8 giorni e dal 12° giorno dall’affissione può essere celebrato il matrimonio civile, oppure:

  • per rito concordatario: può essere ritirato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco;
  • per rito acattolico: può essere ritirato il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.

Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, le pubblicazioni scadono e occorrerà ripetere l’intero iter procedimentale.

Cosa si ottiene

Le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celabrazione da parte del Sindaco o di un suo delegato.

Tempi e scadenze

Dopo aver proceduto alle pubblicazioni è possibile celebrare il matrimonio. Per celebrare con rito civile nel Comune di Carmignano è necessario prendere accordi con l’Ufficio Stato Civile per quanto riguarda la prenotazione della data, ora e della sala.

I matrimoni civili vengono celebrati dall’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) in tutti i giorni della settimana esclusi il 1° e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo), il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, 29 settembre festa patronale, il 1° novembre, l’8, il 25 e 26 dicembre.

Nel nostro Comune il matrimonio civile può essere celebrato nella Sala Consiliare, presso la Rocca, nel giardino comunale "Giardino dell'agrifoglio" e presso le seguenti strutture autorizzate quali casa comunale distaccata:

Agriturismo La Borriana

Villa Capezzana

Villa Il Granduca

Villa La Ferdinanda – Artimino

Fattoria La Serra

Villa La Malva

Agriturismo Sottotono

Agriturismo Casa Belvedere

Tutte le sedi comunali e distaccate sono consultabili sul sito dedicato www.sposarsiacarmignano.it

Per l’utilizzo della Sala Consiliare e della Rocca uno dei nubendi deve compilare il modulo “Richiesta prenotazione luoghi comunali”, per ottenere l’uso degli spazi di proprietà del Comune. Qualsiasi allestimento di detti spazi deve essere preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile ed i locali/spazi devono essere ripristinati immediatamente dopo il rito.

Per le strutture autorizzate i nubendi devono prendere accordi diretti con i gestori della struttura che potranno confermare data e ora di disponibilità del Comune per la celebrazione del rito direttamente in loco.

Al fine della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni (uno per la sposa e uno per lo sposo) che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Non sono previsti testimoni aggiuntivi.

Il nominativo e copia dei documenti dei testimoni dovrà essere anticipato, anche a mezzo e-mail, all’Ufficio di Stato Civile mediante la compilazione dell’apposito modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.

Al momento della celebrazione il Sindaco, o un suo delegato, leggerà agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e la cerimonia si concluderà con la lettura e la firma dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Matrimonio di questo Comune.

Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito civile (es. scambio degli anelli, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, etc.) dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio di Stato Civile.

Ultimato il rito, qualora uno degli sposi sia residente in altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà all’invio dell’atto per la trascrizione all’altro Comune di residenza.

Quanto costa

Per la celebrazione i nubendi sono tenuti a versare la tariffa prevista dal Regolamento Comunale, differente in relazione alla sede e all’orario prescelto ed agevolata nel caso di residenza a Carmignano di uno degli sposi.

Per i costi consultare il tariffario allegato o verificare i costi con l'apposito strumento di simulazione sul portale dedicato https://www.sposarsiacarmignano.it/simulazione-prenotazione/

Verrà consegnato o spedito un avviso di pagamento Pago PA contenente le istruzioni per effettuare il pagamento.

 

Accedi al servizio

Ufficio Stato civile

Piazza Matteotti, 1 59015 Carmignano (PO)

PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

Telefono: 055 8750245

Email: anagrafe@comune.carmignano.po.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;

Non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio); i fratelli e le sorelle; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato; persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Casi Particolari

Celebrazione rito civile in altro Comune
Nel caso in cui si desideri celebrare il rito civile presso un altro Comune italiano dovrà essere indicato nel corso delle pubblicazioni di matrimonio, utilizzando l'apposito modulo. In questo caso l’Ufficio di Stato Civile, compiute le pubblicazioni, invierà la delega alla celebrazione al Comune indicato. Per i dettagli concernenti la data, l’orario ed il luogo di celebrazione occorre che gli sposi prendano accordi diretti con il Comune interessato.

Delega a celebrare il rito civile ad un soggetto terzo
Il Sindaco, previa richiesta degli sposi, a suo insindacabile giudizio può delegare un soggetto terzo, esterno all’amministrazione comunale, a celebrare il rito civile. Il delegato deve essere cittadino italiano e avere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (D.P.R. n. 396/2000, art. 1, co. 3).

Gli interessati alla celebrazione che non ricadono nelle incompatibilità previste dalla Legge (D.P.R. n. 396/2000, art. 6, “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”) devono presentare personalmente - almeno 60 giorni prima della celebrazione - un'istanza all’Ufficio di Stato Civile.

Il terzo delegato sarà assistito da personale comunale, dovrà indossare la fascia tricolore, presentarsi con abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro della carica e della circostanza.

Documenti da presentare per i cittadini stranieri:

passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione)
nulla-osta al matrimonio (documento necessario al cittadino straniero per contrarre matrimonio in Italia). Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino (seguono le generalità).
Il nulla-osta può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia, in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.

Importante: se il nulla-osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.
La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Cittadini statunitensi:
In sostituzione del nulla-osta vengono richiesti i seguenti documenti:

atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all’estero);
dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Copertura geografica

Tutto il territorio nazionale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Piazza Matteotti, 1 59015 Carmignano (PO)

PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

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Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Ven 10 Ottobre, 2025 12:18 pm