Tutti gli accessi, che dall’area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, chioschi, accessi secondari, e altri), devono essere contraddistinti da numeri arabi che costituiscono la numerazione civica.
Il numero civico è necessario per individuare in modo univoco le singole abitazioni ed attività.
Viene assegnato all’edificio, a costruzione ultimata,e deve essere indicato su una targhetta di materiale resistente, che deve essere apposta su ogni porta od accesso esterno.
Anche le unità immobiliari situate all'interno del fabbricato, alle quali si acceda da una o più scale, devono avere una propria numerazione (numerazione interna), anch’essa attribuita esclusivamente dal Comune.
Ai sensi dell’art. 158 del Regolamento Edilizio vigente, In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti Uffici Comunali il numero civico da applicarsi agli accessi. Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con materiale, forma, dimensioni e colori uguali a quelle adottate dal Comune e sarà a carico dei rispettivi proprietari.