Manifestazioni ed eventi: organizzazione

Servizio attivo

I locali di pubblico spettacolo sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo rivolte al pubblico. Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di opere murarie sia di aree all'aperto in cui si


A chi è rivolto

Cittadini, associazioni gestori locali

Chi può presentare

Cittadini, associazioni gestori locali

Descrizione

Le tipologie di domanda/SCIA da presentare su STAR sono le seguenti:
1. SCIA per la realizzazione soltanto di spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, ognuno dei quali si svolge, tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative con un numero di partecipanti fino a 2.000 persone;
2. SCIA per pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone e che si conclude entro le ore 24 del giorno di inizio;
3. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone e che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.
4. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone o che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.


1. SCIA per la realizzazione soltanto di spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, ognuno dei quali si svolge, tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative con un numero di partecipanti fino a 2.000 persone.
Come precisato dal Ministero dell’Interno nella Circolare del 7 maggio 2024, tale regime non è applicabile agli intrattenimenti danzanti di tipo “attivo”, in cui il pubblico partecipa ballando, ma riguarda esclusivamente le esibizioni artistiche con spettatori passivi.
Permane l’esclusione dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento esecuzione del TULPS, ossia nelle ipotesi in cui è richiesto l’intervento delle Commissioni di vigilanza provinciali (che intervengono quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche) o del Prefetto (approvazione del progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo). Inoltre, per espressa previsione normativa, la suindicata semplificazione non può operare nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
È necessario che l’edificio utilizzato per il pubblico spettacolo abbia la idonea certificazione di agibilità (**).

1.1 Tempistica:
La SCIA deve essere presentata con ragionevole anticipo (consigliati almeno 15 gg) così da permettere agli uffici competenti la verifica della documentazione allegata;

1.2 Documentazione necessaria:
Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri) ai sensi dell’art. 141, comma 2, del T.U.L.P.S. che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e comprensiva di:
a. relazione descrittiva della manifestazione;
b. piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle circolari del Ministero dell’Interno.
Planimetria quotata;
Relazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/89, regolamento di attuazione 236/89), a firma di tecnico abilitato.
Programma dettagliato della manifestazione;
Dichiarazione di accettazione addetto prevenzione incendi;
Ricevuta comunicazione di svolgimento manifestazione alla Questura (ai sensi dell’art. 18 – almeno 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione) inviare alla PEC: dipps19A.00F0@pecps.poliziadistato.it il modulo reperibile al link: https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf ;
Ricevuta comunicazione svolgimento della manifestazione al servizio regionale 118;
Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria  (https://cittadino.plugandpay.it/C_B794/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services/Pagamenti%20Spontanei).

Prima dell’inizio della manifestazione, dovrà essere acquisita dal SUAP, l’attestazione di agibilità delle strutture a servizio della manifestazione a firma di un tecnico abilitato, pena l’inefficacia della SCIA.


2. SCIA per pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone e che si conclude entro le ore 24 del giorno di inizio.
La capienza deve essere intesa come oggettiva capienza dell’impianto in relazione ai mq disponibili.

2.1 Tempistica:
a. La SCIA deve essere presentata con ragionevole anticipo (consigliati almeno 15 gg) così da permettere agli uffici competenti la verifica della documentazione allegata;
b. Se la manifestazione si svolge su suolo pubblico, la domanda per la concessione di occupazione di suolo pubblico va presentata almeno 30 giorni prima lo svolgimento dell’evento. In tal caso, la SCIA può essere presentata contestualmente o disgiuntamente alla domanda di occupazione suolo pubblico

2.2 Documentazione necessaria:
Vedasi punto 1.2;
Verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS a firma di un tecnico abilitato, incaricato dal soggetto interessato.

2.3 la SCIA può essere presentata solo in aree private o in aree pubbliche non vincolate dalla Soprintendenza.

Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere acquisita dal SUAP, la relazione di corretto montaggio delle strutture a servizio della manifestazione, pena l’inefficacia della SCIA.


3. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone e che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.
La capienza deve essere intesa come oggettiva capienza dell’impianto in relazione ai mq disponibili.

3.1 Tempistica:
Presentazione della domanda almeno 60 giorni prima dell’evento;

3.2 Documentazione necessaria:
Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri) ai sensi dell’art. 141, comma 2, del T.U.L.P.S. che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e comprensiva di:
c. relazione descrittiva della manifestazione;
d. piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle circolari del Ministero dell’Interno.
Planimetria quotata;
Relazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/89, regolamento di attuazione 236/89), a firma di tecnico abilitato.
Programma dettagliato della manifestazione;
Dichiarazione di accettazione addetto prevenzione incendi;
Ricevuta comunicazione di svolgimento manifestazione alla Questura (ai sensi dell’art. 18 – almeno 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione) inviare alla PEC: dipps19A.00F0@pecps.poliziadistato.it il modulo reperibile al link: https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf ;
Ricevuta comunicazione svolgimento della manifestazione al servizio regionale 118;
Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria  (https://cittadino.plugandpay.it/C_B794/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services/Pagamenti%20Spontanei).

3.3 Esame di competenza della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.


4. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone o che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.

4.1 Tempistica:
Occorre un parere su progetto da parte della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, se:
è richiesta l’agibilità;
vi sono strutture destinate allo stazionamento del pubblico.

La richiesta di parere su progetto va presentata sul portale SUAP contestualmente alla presentazione della pratica. Il SUAP si farà carico dell’inoltro alla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo – almeno 60 giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione alla manifestazione.

4.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone la commissione tecnica di vigilanza pubblico spettacolo interviene con due azioni:
1) esprime il parere su progetto dell'edificio/luogo e degli impianti;
2) esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata.
L'agibilità può avere ad oggetto:
a) locali/luoghi stabilmente destinati a trattenimenti e spettacoli (teatri, cinema, sale da ballo, etc);
b) locali/luoghi temporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati, oppure vie o piazze, in occasione di manifestazioni temporanee.
Non occorre il parere su progetto se la manifestazione ricade nella casistica prevista dal D.M. 19/08/1996 all’art. 1, comma 2, lett. a) “i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere spettacolo e manifestazioni varia, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettrice, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX” della regola tecnica allegata al suddetto Decreto.

4.3 Documentazione necessaria:
Vedasi punto 3.2;


5 La Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, laddove ritiene necessario, può richiedere documentazione integrativa.


Nota:
____________
(*) Per le manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico in aree di interesse storico, sottoposte a tutela ai sensi dell' art. 10 comma 4 lett. g. del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'acquisizione, a cura del competente ufficio comunale, dell'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, ai sensi degli artt. 21 e 106 del citato Decreto, è vincolante ai fini dello svolgimento della manifestazione stessa; non è pertanto assicurata l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione se la comunicazione, completa della documentazione prevista, non è presentata almeno 90 giorni prima della data programmata quale inizio dell’evento.
(**)Il rilascio della licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS è attribuita ai Comuni, come previsto dall'art. 19 punto 9 del DPR 24/7/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382). L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Come fare

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione o della SCIA di inizio attività al SUAP:
La domanda/SCIA deve essere presentata al SUAP tramite la piattaforma regionale denominata STAR, per la quale occorre essere in possesso di SPID/CIE/CNS e di firma digitale, a questo link:  
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star-info/mappa

Per le manifestazioni che ricadono in area pubblica (parchi, piazze, giardini ecc…) è necessario presentare su STAR anche la domanda di occupazione di suolo pubblico.

A) Manifestazioni da svolgersi in luoghi per i quali vi sia necessità della preventiva autorizzazione di Soprintendenza (*):
● Tempistica: tutte le domande riguardanti manifestazioni che si svolgono in aree di interesse storico sottoposte a tutela devono essere presentate almeno 120 gg. prima della data dell’evento.
● Documentazione essenziale per l’invio della richiesta di occupazione di suolo pubblico in Soprintendenza:
. planimetria quotata con esatto collocamento ed esatte dimensioni degli allestimenti;
. relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato descrittiva degli ingombri, delle tipologie materiche degli allestimenti, con fotoinserimenti; 
. descrizione fotografica dell’area interessata.

Le tipologie di domanda/SCIA da presentare su STAR sono le seguenti:
1. SCIA per la realizzazione soltanto di spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, ognuno dei quali si svolge, tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative con un numero di partecipanti fino a 2.000 persone;
2. SCIA per pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone e che si conclude entro le ore 24 del giorno di inizio;
3. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone e che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.
4. Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone o che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio.


1. SCIA per la realizzazione soltanto di spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, ognuno dei quali si svolge, tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative con un numero di partecipanti fino a 2.000 persone.
Come precisato dal Ministero dell’Interno nella Circolare del 7 maggio 2024, tale regime non è applicabile agli intrattenimenti danzanti di tipo “attivo”, in cui il pubblico partecipa ballando, ma riguarda esclusivamente le esibizioni artistiche con spettatori passivi.
Permane l’esclusione dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento esecuzione del TULPS, ossia nelle ipotesi in cui è richiesto l’intervento delle Commissioni di vigilanza provinciali (che intervengono quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche) o del Prefetto (approvazione del progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo). Inoltre, per espressa previsione normativa, la suindicata semplificazione non può operare nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
È necessario che l’edificio utilizzato per il pubblico spettacolo abbia la idonea certificazione di agibilità (**).

Cosa serve

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione o della SCIA di inizio attività al SUAP:
La domanda/SCIA deve essere presentata al SUAP tramite la piattaforma regionale denominata STAR, per la quale occorre essere in possesso di SPID/CIE/CNS

SUAP

Per le manifestazioni che ricadono in area pubblica (parchi, piazze, giardini ecc…) è necessario presentare su STAR anche la domanda di occupazione di suolo pubblico.

A) Manifestazioni da svolgersi in luoghi per i quali vi sia necessità della preventiva autorizzazione di Soprintendenza (*):

  • Tempistica: tutte le domande riguardanti manifestazioni che si svolgono in aree di interesse storico sottoposte a tutela devono essere presentate almeno 120 gg. prima della data dell’evento
     
  • Documentazione essenziale per l’invio della richiesta di occupazione di suolo pubblico in Soprintendenza:
    - planimetria quotata con esatto collocamento ed esatte dimensioni degli allestimenti
    - relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato descrittiva degli ingombri, delle tipologie materiche degli allestimenti, con fotoinserimenti
    - descrizione fotografica dell’area interessata

Cosa si ottiene

Autorizzazione attività di pubblico spettacolo

Tempi e scadenze

Tempistica:
La SCIA deve essere presentata con ragionevole anticipo (consigliati almeno 15 gg) così da permettere agli uffici competenti la verifica della documentazione allegata

Quanto costa

Come da indicazioni sul portale SUAP

Procedure collegate all'esito

1.2 Documentazione necessaria:

  • Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri) ai sensi dell’art. 141, comma 2, del T.U.L.P.S. che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e comprensiva di:
    a. relazione descrittiva della manifestazione;
    b. piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle circolari del Ministero dell’Interno.

Planimetria quotata;

  • Relazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/89, regolamento di attuazione 236/89), a firma di tecnico abilitato.
  • Programma dettagliato della manifestazione;
  • Dichiarazione di accettazione addetto prevenzione incendi;
  • Ricevuta comunicazione di svolgimento manifestazione alla Questura (ai sensi dell’art. 18 – almeno 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione) inviare alla PEC: dipps19A.00F0@pecps.poliziadistato.it il modulo reperibile al link: https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf ;
  • Ricevuta comunicazione svolgimento della manifestazione al servizio regionale 118;
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria  (https://cittadino.plugandpay.it/C_B794/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services/Pagamenti%20Spontanei).

Prima dell’inizio della manifestazione, dovrà essere acquisita dal SUAP, l’attestazione di agibilità delle strutture a servizio della manifestazione a firma di un tecnico abilitato, pena l’inefficacia della SCIA.

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Ulteriori informazioni

Vincoli

Principale normativa di riferimento:

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
  • Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)
  • Legge n. 16/2025 conversione del Decreto Legge n. 201/2024 “misure urgenti in materia di cultura”
  • D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Decreto Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
  • Decreto Ministero dell’Interno 22 febbraio 1996, n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento
  • D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 (Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/96) Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
  • Circolare n. 11001/1/110/ del 2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno. Precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche
  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • Legge n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Comunicazione Prefettura Prato del 28.01.2026

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Pagina aggiornata il Lun 02 Marzo, 2026 4:23 pm