Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.


A chi è rivolto

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, devono presentarsi, previo appuntamento, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile per rendere l’apposita dichiarazione.

Chi può presentare

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

Descrizione

L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

Come fare

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

Cosa serve

Occorre prendere appuntamento

Cosa si ottiene

Separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio

Tempi e scadenze

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
30 giorni
Conclusione tramite silenzio assenso: no

Quanto costa

All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Carmignano il diritto fisso pari a € 16,00, da versare in contanti e/o carta di credito - bancomat direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile. 

Accedi al servizio

Ufficio di Stato civile

Piazza Matteotti, 1 59015 Carmignano (PO)

PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

Telefono: 055 8750245

Email: anagrafe@comune.carmignano.po.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio) 
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

attribuzione assegno periodico

  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:

  • la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
  • la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
  • La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Copertura geografica

Tutto il territorio comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Stato civile

Piazza Matteotti, 1 59015 Carmignano (PO)

PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

Telefono: 055 8750245

Email: anagrafe@comune.carmignano.po.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio di Stato civile

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PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

Telefono: 055 8750245

Email: anagrafe@comune.carmignano.po.it

Punti di contatto diretto per il servizio

Telefono: 055 8750245
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Pagina aggiornata il Lun 05 Maggio, 2025 5:26 pm